Ordinanza
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Art. 78 Informazione delle autorità giudiziarie e di perseguimento penale
1 Le autorità giudiziarie e di perseguimento penale competenti per l’infrazione delle norme di cui all’articolo 22 LPSpo trasmettono all’agenzia nazionale antidoping le seguenti informazioni:
2 Le autorità giudiziarie e di perseguimento penale possono trasmettere le informazioni soltanto se in tal modo:
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