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Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
del 23 maggio 2012 (Stato 1° dicembre 2022)
Art. 78Informazione delle autorità giudiziarie e di perseguimento penale
1 Le autorità giudiziarie e di perseguimento penale competenti per l’infrazione delle norme di cui all’articolo 22 LPSpo trasmettono all’agenzia nazionale antidoping le seguenti informazioni:
a.
le generalità (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, nazionalità) della persona incolpata;
b.
la disciplina sportiva e la specialità;
c.
le generalità (nome, indirizzo, data di nascita, nazionalità) di allenatori, medici, accompagnatori della persona incolpata;
d.
il motivo per cui è stata avviata l’inchiesta penale;
e.
le indicazioni relative ai prodotti dopanti, stupefacenti o terapeutici sequestrati;
f.
i verbali degli interrogatori;
g.
le informazioni relative a precedenti giudiziari nell’ambito della LPSpo a partire dalla data di entrata in vigore della stessa;
h.
le decisioni delle autorità giudiziarie e di perseguimento penali necessarie per garantire i diritti delle parti secondo l’articolo 23 capoverso 3 LPSpo, complete di motivazione;
i.
ulteriori indicazioni idonee a lottare contro ulteriori abusi in materia di doping.
2 Le autorità giudiziarie e di perseguimento penale possono trasmettere le informazioni soltanto se in tal modo:
a.
non si ledono i diritti della personalità di terzi; e
b.
non si compromette lo scopo dell’inchiesta penale.