Ordinanza
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Art. 79 Procedura per il versamento degli aiuti finanziari
Fatte salve le disposizioni contrarie di cui all’articolo 32 LPSpo e le disposizioni derogatorie degli articoli 22–26 della presente ordinanza, sono applicabili le disposizioni del capitolo 3 della legge federale del 5 ottobre 1990103 sugli aiuti finanziari e le indennità. 103 RS 616.1 |