Ordinanza
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Art. 80 Emolumenti e prezzi per le prestazioni dell’UFSPO
1 ...104 2 L’UFSPO fissa i prezzi dei perfezionamenti di cui all’articolo 57 capoverso 2 conformemente ai principi dell’articolo 9 della legge federale del 20 giugno 2014105 sulla formazione continua.106 3 L’UFSPO pubblica i listini dei prezzi delle prestazioni commerciali fornite regolarmente. 4 In caso di ritardi nel pagamento di emolumenti l’UFSPO è autorizzato a rifiutare ai debitori ulteriori prestazioni fino all’avvenuto completo pagamento. 104 Abrogato dall’art. 10 dell’O del 15 nov. 2017 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dello sport, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6601). 105 RS 419.1 106 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498). |