Ordinanza
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Art. 9 Requisiti specifici per le singole discipline sportive G+S e i gruppi di utenti
1 Per i singoli gruppi di utenti il DDPS stabilisce:
2 Per i corsi e i campi G+S delle singole discipline sportive stabilisce il numero massimo di partecipanti ammessi per ogni monitore G+S. 3 Nei limiti previsti dall’articolo 6 capoverso 3 LPSpo, l’UFSPO può limitare l’età dei partecipanti per determinate discipline sportive, attività o gruppi di utenti.16 4 L’UFSPO definisce gli altri requisiti specifici per lo svolgimento di offerte G+S nelle singole discipline sportive, attività o nei singoli gruppi di utenti.17 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217). 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217). 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513). 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513). |