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Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
del 23 maggio 2012 (Stato 1° marzo 2023)
Art. 1
La Confederazione sostiene programmi e progetti nel campo della promozione dello sport e dell’attività fisica quando sussiste un interesse pubblico e il sostegno da parte di altri manca o è insufficiente. Un’organizzazione viene sostenuta soltanto se essa stessa contribuisce al finanziamento di un progetto o di un programma.