Ordinanza
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Art. 2
1 Gioventù e Sport (G+S) persegue i seguenti obiettivi:
2Per favorire l’integrazione sociale, la parità tra i sessi, la salute pubblica o la promozione di G+S, l’Ufficio federale dello sport (UFSPO) può adottare misure per facilitare l’accesso di determinati gruppi di bambini e giovani a singole discipline sportive G+S o al programma G+S nel complesso. 3 Abrogata dal n. I dell’O del 15 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6589). 4 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |