Ordinanza
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Art. 21a Riconoscimento complementare «sicurezza» 41
1Chi vuole dirigere attività G+S con elevate disposizioni di sicurezza necessita di un riconoscimento complementare «sicurezza». Tale riconoscimento si ottiene assolvendo una formazione complementare specifica. 2 L’UFSPO stabilisce quali attività possono essere dirette solo da persone che dispongono del riconoscimento complementare «sicurezza». 3Il riconoscimento complementare «sicurezza» è valido fino al termine del quarto anno successivo a quello in cui è stato rilasciato. 41 Introdotto dal n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217). |