Ordinanza
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Art. 27a Contributi alle federazioni nazionali per le loro prestazioni nella formazione di quadri G+S 51
1 L’UFSPO può sostenere con contributi federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali che forniscono prestazioni nella formazione di quadri G+S. Il sostegno presuppone che la federazione sportiva o giovanile nazionale interessata attui e sviluppi concezioni e contenuti formativi nella disciplina sportiva G+S in questione. 2 I contributi sono destinati a cofinanziare i costi che la federazione sportiva e giovanile nazionale deve sostenere per indennizzare i responsabili della formazione nella relativa disciplina sportiva G+S. 3 Essi si basano sull’entità del compenso che la federazione sportiva e giovanile nazionale corrisponde alle persone responsabili della formazione. Il DDPS stabilisce le prestazioni computabili e l’ammontare dei contributi. 4 L’UFSPO stipula un contratto di prestazione con la federazione sportiva e giovanile nazionale. Il contratto stabilisce in particolare:
5 Per ogni disciplina sportiva G+S può essere sostenuta con contributi al massimo una federazione sportiva o un’associazione giovanile nazionale. 6 Una federazione sportiva o un’associazione giovanile nazionale può essere sostenuta con contributi per più discipline sportive G+S se fornisce prestazioni per la formazione dei quadri G+S in tutte le discipline sportive G+S interessate. La determinazione dell’importo dei contributi è retta dal capoverso 4; eventuali sinergie nell’ambito della federazione sportiva o dell’associazione giovanile nazionale interessata vanno considerate per diminuire i contributi. 51 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513). |