Ordinanza
|
Art. 29 Attuazione
1 I Cantoni designano un’autorità competente per l’attuazione di G+S. Mettono a disposizione in particolare l’infrastruttura necessaria e le risorse finanziarie e di personale. 2 Sostengono attivamente G+S con un’adeguata promozione. L’UFSPO può mettere a disposizione del materiale promozionale.54 3 L’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), se necessario d’intesa con l’UFSPO, provvede alla stampa e alla distribuzione di stampati, materiale e media didattici e distinzioni. 54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6589). |