Ordinanza
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Art. 4 Partecipazione a corsi e campi G+S
1 La partecipazione a corsi e campi G+S è aperta a tutti i bambini e giovani domiciliati in Svizzera. 2 I bambini e i giovani domiciliati all’estero possono partecipare a corsi e campi G+S soltanto se sono cittadini svizzeri. 3 Se un corso o campo G+S inizia nell’anno civile prima che il bambino compia cinque anni, egli può partecipare a condizione che compia cinque anni durante il corso o il campo G+S. 4 I giovani che compiono vent’anni durante un corso o campo G+S, possono portarlo a termine. 5 Non sussiste alcun diritto alla partecipazione a corsi o campi G+S. 6 Nel quadro del numero massimo di partecipanti a corsi o campi G+S, un organizzatore può ammettere bambini e giovani che non adempiono le condizioni di cui ai capoversi 1 a 4. Questi non sono considerati nel calcolo dei contributi e non danno diritto a prestazioni di alcun tipo. |