Ordinanza
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Art. 40
1 Oltre alle misure esposte nei titoli 1 e 3, l’UFSPO promuove le attività fisica e sportiva dell’intera popolazione, segnatamente durante la formazione, sul posto di lavoro, nel tempo libero e in età avanzata. Può sostenere organizzazioni pubbliche o private che operano in conformità agli obiettivi dell’articolo 1 LPSpo. 2 Per compiti particolari può mettere collaboratori a disposizione di Cantoni, Comuni, federazioni sportive od organizzatori di manifestazioni sportive. 3 In collaborazione con altre istituzioni, può promuovere il mantenimento e la creazione di spazi idonei allo sport e all’attività fisica nelle zone abitative e nelle aree ricreative, in particolare partecipando a programmi e progetti, come pure a misure di pianificazione territoriale.62 4 Può sostenere gli organizzatori della Giornata svizzera dello sport scolastico con un contributo. Lo stesso è al massimo pari all’importo computabile concesso dal Cantone e dal Comune in cui si svolge la giornata; non può comunque superare il 40 per cento dei costi globali. Il DDPS stabilisce l’importo computabile.63 5 L’Ufficio federale della sanità pubblica può organizzare o sostenere con prestazioni in natura programmi e progetti per la promozione del movimento volti alla prevenzione delle malattie non trasmissibili, a condizione che i programmi e i progetti siano svolti da organizzazioni pubbliche o private attive nella promozione dell’attività fisica.64 62 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513). 63 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513). 64 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513). |