Ordinanza
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Art. 44 Aiuti finanziari alla costruzione di impianti sportivi
1 Gli aiuti finanziari per la costruzione di impianti sportivi comprendono quelli per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e quelli per l’ampliamento di impianti fissi esistenti. Essi ammontano al massimo al 40 per cento dei costi computabili. 2 La Confederazione può concedere aiuti finanziari per la realizzazione di impianti mobili se questi soddisfano meglio degli impianti fissi le specifiche esigenze della rispettiva federazione sportiva nazionale. 3 Per la concessione di aiuti finanziari devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:
4 Il DDPS stabilisce l’ammontare dei costi computabili e può definire ulteriori condizioni. 5 Può concedere aiuti finanziari a impianti integrati nei centri di formazione e di corsi di Macolin e di Tenero a condizione che essi siano destinati essenzialmente all’uso da parte di una o più federazioni nazionali. 6 Non sono concessi aiuti finanziari destinati all’esercizio degli impianti. |