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Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
del 23 maggio 2012 (Stato 1° marzo 2023)
Art. 48Definizione
1 Sono considerati scuola obbligatoria gli anni di scuola dell’infanzia, di scuola elementare e di livello secondario I la cui frequenza è dichiarata obbligatoria dalla legislazione cantonale.
2 Sono considerate scuole secondarie di livello II le scuole medie superiori, segnatamente i licei e le scuole specializzate.