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Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
del 23 maggio 2012 (Stato 1° marzo 2023)
Art. 54aAiuti finanziari per le offerte di formazione e formazione continua
1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni pubbliche e private senza scopo di lucro per la concezione, lo sviluppo, la coordinazione, lo svolgimento e la valutazione di offerte di formazione e formazione continua destinate ai docenti di educazione fisica come pure dei relativi media didattici.
2 Le offerte di formazione e formazione continua devono essere intese ad ampliare o sviluppare le competenze professionali dei docenti di educazione fisica. Possono concernere uno o più gradi di formazione.
3 Esse devono:
a.
essere svolte a livello svizzero o di un’intera regione linguistica; o
b.
essere adattabili a diverse località e realizzabili indipendentemente dalle rispettive strutture cantonali.