Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
del 23 maggio 2012 (Stato 1° marzo 2023)
Art. 54cAmmontare e calcolo degli aiuti finanziari
1 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili.
2 Sono computabili i costi direttamente collegati alla preparazione e allo svolgimento delle offerte di formazione e formazione continua che danno diritto agli aiuti finanziari.
3 Gli aiuti finanziari sono calcolati in base a:
a.
la natura e l’importanza di un’offerta di formazione o formazione continua;
b.
l’interesse della Confederazione all’offerta di formazione o formazione continua;
c.
le prestazioni proprie e i contributi di organi federali o di terzi;