Ordinanza
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Art. 63 Cicli di studio di formazione continua 90
1 La SUFSM può proporre cicli di studio di formazione continua che portano al conseguimento di uno dei seguenti diplomi:
2 Sono ammessi ai cicli di studio di formazione continua i titolari di un diploma di scuola universitaria. 3 Le persone che non sono titolari di un diploma di scuola universitaria possono essere ammesse se sono in grado di provare in altro modo la loro idoneità alla frequenza. 4 Il DDPS disciplina gli indirizzi e le prestazioni di studio dei cicli di studio di formazione continua nonché i requisiti per l’ottenimento del diploma conformemente alle disposizioni d’esecuzione relative alla LPSU91. 90 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498). |
