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Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
del 23 maggio 2012 (Stato 1° marzo 2023)
Art. 70Statistiche
A complemento delle statistiche dell’Ufficio federale di statistica l’UFSPO può eseguire o far eseguire rilevamenti e indagini di carattere statistico sullo sport.