1 Sono considerate misure di promozione particolari le misure in relazione alla manifestazione sportiva internazionale che generano un valore aggiunto per la promozione della disciplina sportiva in questione in Svizzera.
2 La Confederazione può partecipare alle spese per misure di promozione particolari, se le misure:
- a.
- si basano su un programma di promozione della federazione sportiva nazionale competente per la relativa disciplina sportiva della manifestazione; e
- b.
- contribuiscono all’incremento dell’attività fisica e sportiva.
3 La Confederazione non partecipa alle spese per misure di promozione particolari
per le quali sussiste il diritto al sostegno tramite contributi del programma Gioventù+Sport.
4 La partecipazione della Confederazione è limitata a quattro anni e la data della manifestazione sportiva deve essere compresa nel periodo di promozione.
5 Il contributo della Confederazione si fonda su:
- a.
- i mezzi a disposizione;
- b.
- l’importanza delle misure per la promozione generale dello sport e dell’attività fisica; e
- c.
- i costi complessivi della manifestazione.
6 Il contributo copre al massimo il 50 per cento delle spese per le misure.
7 La federazione sportiva nazionale è responsabile per la garanzia del finanziamento delle misure.
8 Essa tiene una contabilità separata per quanto concerne l’attuazione delle misure. Riferisce all’UFSPO in merito all’attuazione e all’efficacia delle misure.
100 Introdotto dal n. I dell’O del 2 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 810).