Art. 72f Servizio di segnalazione nazionale
1 Rientra nelle misure efficaci ai sensi dell’articolo 72c quanto segue: - a.
- l’associazione mantello si adopera affinché venga istituito e gestito un servizio di segnalazione nazionale che soddisfi i seguenti requisiti:
- 1.
- il servizio di segnalazione è indipendente,
- 2.
- chiunque sia vittima di comportamenti scorretti o irregolarità in ambito sportivo o sia a conoscenza di siffatti comportamenti o irregolarità o ne nutra il sospetto può effettuare una segnalazione al servizio di segnalazione,
- 3.
- il servizio di segnalazione accetta anche segnalazioni anonime; esso assicura che, su richiesta, l’identità della persona che segnala o che è stata vittima di un presunto comportamento scorretto non venga rivelata a terzi, in particolare alle persone e organizzazioni sportive oggetto della segnalazione e all’organo disciplinare;
- b.
- il servizio di segnalazione soddisfa i seguenti requisiti:
- 1.
- emana le disposizioni organizzative e procedurali necessarie all’adempimento dei compiti e pubblica le disposizioni in vigore sul proprio sito Internet,
- 2.
- procede ad accertamenti in merito ai fatti segnalati; in caso di sospetto fondato di comportamenti scorretti o irregolarità, redige un rapporto di inchiesta e lo trasmette all’organo disciplinare insieme agli atti dell’inchiesta,
- 3.
- fornisce all’UFSPO una copia del rapporto di inchiesta, senza ulteriori allegati ai fini della verifica del diritto agli aiuti finanziari o dei riconoscimenti dei quadri G+S o ESA.
2 L’UFSPO concede un aiuto finanziario al servizio di segnalazione per l’adempimento dei suoi compiti, purché anche l’associazione mantello fornisca un contributo adeguato. A tal fine stipula un contratto di prestazioni con l’ente responsabile del servizio di segnalazione.
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