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Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
del 23 maggio 2012 (Stato 1° marzo 2023)
Art. 73Agenzia nazionale antidoping
1 Il DDPS designa come agenzia nazionale antidoping un’istituzione idonea.
2 Incarica l’istituzione di cui al capoverso 1 di adottare misure contro il doping mediante formazione, consulenza, documentazione, ricerca e informazione nonché le misure di cui all’articolo 20 capoverso 3 LPSpo e ne sostiene l’attività di controllo con aiuti finanziari.
3 Stipula con l’istituzione di cui al capoverso 1 un contratto di prestazione che indica nel dettaglio tutti i compiti da svolgere e l’indennizzo per l’adempimento di tali compiti. Disciplina inoltre gli aiuti finanziari per l’attività di controllo.
4 Non rientrano nel mandato i compiti legislativi o la rappresentanza della Confederazione Svizzera in seno a organizzazioni internazionali.
5 L’UFSPO sorveglia l’istituzione nell’adempimento dei compiti che le sono assegnati. In caso di controversie in merito al contratto di prestazione emana una decisione.