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Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
del 23 maggio 2012 (Stato 1° marzo 2023)
Art. 76Requisiti per i controlli antidoping
1 L’agenzia nazionale antidoping allestisce ogni anno un piano dei controlli nel quale stabilisce:
a.
il numero dei controlli da effettuare;
b.
una ripartizione dei controlli efficace e in funzione dei rischi propri alle differenti discipline sportive;
c.
la ripartizione tra controlli durante l’allenamento e controlli durante le competizioni;
d.
il programma annuale.
2 La scelta degli atleti da sottoporre a un controllo antidoping deve avvenire mediante un procedimento indipendente dalla disciplina sportiva e non prevedibile per le persone da controllare e per il loro entourage.
3 I controlli avvengono senza preavviso. In casi eccezionali, segnatamente nel caso di controlli successivi, possono essere annunciati; la sfera privata delle persone controllate va protetta.
4 I controlli che prevedono operazioni invasive quali prelievo di sangue e di tessuti devono essere eseguiti da persone che hanno acquisito le conoscenze necessarie all’intervento nel quadro di una formazione professionale.
5 La procedura, il materiale utilizzato e il trasporto al laboratorio di analisi devono essere conformi agli standard internazionali.