Ordinanza
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Art. 78a
1 L’UFSPO partecipa al coordinamento delle misure per combattere la manipolazione di competizioni sportive. 2 Adotta le misure necessarie nel suo settore di competenza, in particolare in materia di formazione, prevenzione e consulenza. 3 Concede aiuti finanziari soltanto a organizzazioni sportive che nel loro ambito dispongono di regole e procedure adeguate ai rischi che consentono di lottare contro la manipolazione di competizioni sportive. L’organizzazione sportiva deve in particolare:
4 L’UFSPO può sopprimere o ridurre gli aiuti finanziari alle organizzazioni sportive qualora queste ultime violino gli obblighi di comunicazione secondo l’articolo 64 capoverso 2 della legge federale del 29 settembre 2017108 sui giochi in denaro. |