2 L’UFSPO fissa i prezzi dei perfezionamenti di cui all’articolo 57 capoverso 2 conformemente ai principi dell’articolo 9 della legge federale del 20 giugno 2014111 sulla formazione continua.112
3 L’UFSPO pubblica i listini dei prezzi delle prestazioni commerciali fornite regolarmente.
4 In caso di ritardi nel pagamento di emolumenti l’UFSPO è autorizzato a rifiutare ai debitori ulteriori prestazioni fino all’avvenuto completo pagamento.
110 Abrogato dall’art. 10 dell’O del 15 nov. 2017 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dello sport, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6601).