la durata minima delle singole attività.
2 Per i corsi e i campi G+S delle singole discipline sportive stabilisce il numero massimo di partecipanti ammessi per ogni monitore G+S.
3 Nei limiti previsti dall’articolo 6 capoverso 3 LPSpo, l’UFSPO può limitare l’età dei partecipanti per determinate discipline sportive, attività o gruppi di utenti.17
4 L’UFSPO definisce gli altri requisiti specifici per lo svolgimento di offerte G+S nelle singole discipline sportive, attività o nei singoli gruppi di utenti.18
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).