Ordinanza
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Art. 10a Registrazione come organizzatore 20
1 L’organo avente diritto di firma dell’organizzatore deve inoltrare all’UFSPO una domanda di registrazione contenente le seguenti indicazioni:
2 Nella sua decisione l’UFSPO stabilisce:
3 L’organizzatore deve comunicare senza indugio all’UFSPO ogni modifica delle circostanze di cui al capoverso 1 intervenuta dopo la registrazione. 20 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2020 1513). |