Ordinanza
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Art. 11 Obblighi degli organizzatori di offerte G+S
1 Gli organizzatori di offerte G+S si assicurano che siano attuati i principi dello sport corretto e sicuro, che siano adottate le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei partecipanti nonché per impedire incidenti e che tali misure siano rispettate per tutta la durata del corso o del campo.21 2 Se constata che i quadri G+S responsabili trascurano il proprio obbligo di vigilanza e assistenza durante lo svolgimento dell’offerta, l’organizzatore di un’offerta G+S adotta i provvedimenti necessari e informa l’UFSPO. Se constata un delitto o un crimine, informa l’UFSPO e le autorità di perseguimento penale.22 3 Gli organizzatori di offerte G+S informano i partecipanti, i loro rappresentanti legali e i quadri interessati sui possibili rischi correlati allo svolgimento dell’attività sportiva e richiamano la loro attenzione sull’utilità di un’assicurazione contro gli infortuni e di responsabilità civile. 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217). 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217). |