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Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
Art. 14Formazione dei quadri
1 Il DDPS disciplina l’ammissione alla formazione dei quadri, gli aspetti essenziali della formazione e la formazione continua necessaria per prolungare il riconoscimento quale quadro.
2 L’UFSPO definisce la struttura della formazione e della formazione continua e mette a disposizione programmi quadro di formazione per le singole offerte della formazione dei quadri.
3 Esso può:
a.
prevedere per singole funzioni di quadro, specializzazioni, formazioni e perfezionamenti su temi specifici;
b.
prevedere per i gruppi di destinatari «bambini» e «giovani» formazioni e perfezionamenti diversi;
c.
definire in maniera differenziata la durata della formazione continua per le diverse discipline sportive, temi e gruppi di destinatari.
4 Non sussiste alcun diritto all’ammissione alla formazione dei quadri o a un determinato corso o modulo. L’UFSPO decide in merito all’ammissione nel singolo caso.