Ordinanza
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Art. 16 Monitori G+S
1 I monitori G+S possono dirigere corsi e campi G+S o singole attività nel quadro di corsi o campi di un organizzatore, a condizione che dispongano della formazione necessaria e che abbiano compiuto 18 anni. Il DDPS può stabilire un’età diversa per singole discipline sportive.29 2 L’UFSPO stabilisce la formazione necessaria per le singole attività di monitore. 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217). |