Ordinanza
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Art. 21 Sospensione e revoca di riconoscimenti in caso di violazioni degli obblighi 34
1 L’UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se:
2 Invece di una sospensione o di una revoca l’UFSPO può subordinare la prosecuzione dell’attività del quadro a determinate condizioni. 3 Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217). 35 Introdotta dal n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217). 36 Introdotta dal n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217). 38 Introdotta dal n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217). 40 Introdotta dal n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217). |