Ordinanza
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Art. 30 Vigilanza
1 I Cantoni esercitano la vigilanza sulle offerte da loro autorizzate. 2 Essi eseguono controlli sistematici e periodici. I controlli possono essere eseguiti sul posto. 3 Se rilevano irregolarità, i Cantoni chiariscono i fatti, adottano le misure necessarie e presentano un rapporto all’UFSPO sull’accaduto. 4 L’UFSPO assume la vigilanza globale sullo svolgimento delle offerte G+S e delle offerte della formazione dei quadri. Può incaricare esperti G+S di sottoporre a un controllo di qualità le offerte G+S e le offerte della formazione dei quadri.55 55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 3701). |