Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
Art. 30Vigilanza
1 I Cantoni esercitano la vigilanza sulle offerte da loro autorizzate.
2 Essi eseguono controlli sistematici e periodici. I controlli possono essere eseguiti sul posto.
3 Se rilevano irregolarità, i Cantoni chiariscono i fatti, adottano le misure necessarie e presentano un rapporto all’UFSPO sull’accaduto.
4 L’UFSPO assume la vigilanza globale sullo svolgimento delle offerte G+S e delle offerte della formazione dei quadri. Può incaricare esperti G+S di sottoporre a un controllo di qualità le offerte G+S e le offerte della formazione dei quadri.55
55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 3701).