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Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
Art. 31Collaborazione dell’UFSPO con Cantoni e federazioni sportive
1 L’UFSPO organizza regolarmente conferenze dedicate a temi specifici con rappresentanti delle autorità cantonali competenti per l’attuazione di G+S, con le federazioni sportive e le associazioni giovanili nonché con gli altri organizzatori della formazione dei quadri.
2 Discute con essi questioni relative allo sviluppo ulteriore, alla pianificazione e allo svolgimento di offerte G+S e della formazione dei quadri.
3 L’UFSPO intrattiene uno scambio regolare di informazioni e di esperienze con i Cantoni e con le federazioni e istituzioni svizzere interessate. Li consulta prima di prendere decisioni importanti.