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Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
Art. 5Luogo di svolgimento
1 I corsi G+S devono svolgersi in linea di principio in Svizzera. In casi eccezionali si possono tenere all’estero allenamenti o competizioni isolati.
2 I campi G+S devono svolgersi in linea di principio in Svizzera. Possono aver luogo all’estero, sempre che siano offerti da un organizzatore che propone corsi e campi G+S principalmente in Svizzera.