Ordinanza
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Art. 54b Procedura
1 L’istituzione deve presentare la domanda di aiuti finanziari all’UFSPO. 2 L’UFSPO verifica il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 54a. Nel caso di domande di istituzioni private, prima di decidere chiede una valutazione all’autorità cantonale competente per la formazione e la formazione continua dei docenti di educazione fisica o alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione. 3 Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari. 4 Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, l’UFSPO istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 199074 sui sussidi. È sostenuto in primo luogo lo svolgimento di offerte che servono direttamente alla formazione continua dei docenti di educazione fisica. |