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Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
Art. 56Membri della scuola universitaria e loro diritti di partecipazione 79
1 Sono membri della scuola universitaria:
a.
i collaboratori, che comprendono:
1.
il personale assegnato alla SUFSM sotto il profilo organizzativo,
2.
il rimanente personale dell’UFSPO, sempre che assuma costantemente per la SUFSM compiti nell’insegnamento o nella ricerca;
b.
gli studenti e gli uditori.
2 I membri della scuola universitaria beneficiano di un diritto all’informazione e di un diritto di partecipazione adeguati.
3 La partecipazione del personale di cui al capoverso 1 lettera a è garantita dall’istituzione di un’organizzazione dei collaboratori. Questa è composta da un’assemblea dei collaboratori e una rappresentanza dei collaboratori.
4 Al fine di esercitare i propri diritti di partecipazione, gli studenti possono organizzarsi in un’associazione studentesca e designarla quale interlocutrice comune rispetto alla SUFSM.
5 L’UFSPO disciplina i dettagli nel regolamento sull’organizzazione.
79 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).