Ordinanza
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Art. 60 Ammissione ai livelli di studio 84
1 Il DDPS definisce le condizioni d’ammissione al ciclo di studio di bachelor conformemente alla legge federale del 30 settembre 201185 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) e alle sue disposizioni d’esecuzione. I posti di studio sono limitati e vengono attribuiti sulla base dei risultati di un esame attitudinale. 2 Il DDPS definisce le condizioni d’ammissione al ciclo di studio di master conformemente alle disposizioni d’esecuzione relative alla LPSU. I posti di studio sono limitati e vengono attribuiti sulla base di una procedura di candidatura. 3 Il DDPS stabilisce la procedura d’ammissione. 84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498). |