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Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
Art. 71Misure di promozione
1 Nella promozione dello sport giovanile di competizione e dello sport di punta l’UFSPO tiene in considerazione gli sforzi e gli interessi delle federazioni sportive nazionali.
2 Può sostenere le scuole sportive fino al livello secondario II che, oltre alla formazione scolastica, promuovono in particolare lo sport giovanile di competizione.