Art. 72d Direttive dell’associazione mantello
1 Tra le misure efficaci ai sensi dell’articolo 72crientrano le direttive che l’associazione mantello adotta in merito a: - a.
- gli obblighi di comportamento risultanti dalla Carta etica dello sport svizzero 2015108 destinati in particolare ad allenatori, atleti, accompagnatori, funzionari nonché impiegati e delegati delle organizzazioni sportive, in particolare direttive riguardanti:
- 1.
- la protezione dalla discriminazione,
- 2.
- la protezione dalla violenza fisica, dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali,
- 3.
- la protezione dal sovraccarico e dalle lesioni dell’integrità psichica quali minacce, umiliazioni, molestie o mobbing,
- 4.
- la salvaguardia e la promozione dello sviluppo globale, in particolare degli atleti minorenni,
- 5.
- la protezione dell’ambiente da un impatto eccessivo dovuto allo svolgimento dell’attività sportiva,
- 6.
- la salvaguardia della correttezza della competizione sportiva attraverso la lotta al doping, alla manipolazione delle competizioni e alla grave violazione delle regole sportive,
- 7.
- la rinuncia al consumo di sostanze contenenti nicotina e alcool durante l’attività sportiva;
- b.
- i requisiti relativi alla buona organizzazione e amministrazione presso le organizzazioni sportive, in particolare direttive riguardanti:
- 1.
- la documentazione e la pubblicazione delle decisioni più importanti che concernono l’organizzazione sportiva e i suoi gruppi di interesse,
- 2.
- la documentazione e la pubblicazione della provenienza e dell’utilizzo delle finanze delle organizzazioni sportive,
- 3.
- una rappresentanza equilibrata di entrambi i sessi negli organi direttivi, prevedendo che, nell’organo direttivo dell’associazione mantello e delle sue organizzazioni affiliate, entrambi i sessi siano rappresentati almeno al 40 per cento,
- 4.
- le limitazioni della durata della carica per le funzioni degli organi direttivi dell’organizzazione sportiva,
- 5.
- la gestione dei conflitti di interesse delle persone appartenenti agli organi direttivi delle organizzazioni sportive,
- 6.
- il diritto di partecipazione degli atleti alle decisioni relative a temi che li riguardano,
- 7.
- le misure per la protezione dei dati dei membri e dei collaboratori dell’organizzazione sportiva,
- 8.
- le misure volte all’attuazione e al controllo degli obblighi di comportamento di cui alla lettera a;
- c.
- lo svolgimento di inchieste su comportamenti scorretti e irregolarità all’interno delle organizzazioni sportive da parte di un servizio di segnalazione nazionale indipendente nonché il sanzionamento delle violazioni da parte di un organo disciplinare indipendente;
- d.
- i requisiti per le organizzazioni sportive relativi alle misure per impedire incidenti e lesioni durante lo svolgimento dell’attività sportiva, in particolare attraverso formazione, informazione, consulenza, ricerca, documentazione e controlli.
2 Le direttive di cui al capoverso 1 lettera b devono tenere conto delle diverse strutture delle organizzazioni sportive; in tal modo i principi della proporzionalità e dell’uguaglianza giuridica sono rispettati. 3 L’associazione mantello pubblica le direttive in vigore sul proprio sito Internet. 4 L’associazione mantello valuta periodicamente l’efficacia delle proprie direttive attraverso sondaggi in serie o altri metodi di valutazione. 108 La Carta etica può essere consultata all’indirizzo: https://www.swissolympic.ch/fr/ > Association faîtière > Fédérations > Valeurs & Éthique > Statuts en matière d’éthique > Charte d’éthique (IT).
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