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Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
Art. 72gOrgano disciplinare
1 Rientra nelle misure efficaci ai sensi dell’articolo 72cquanto segue:
a.
l’associazione mantello si adopera affinché venga istituito e gestito un organo disciplinare che soddisfi i seguenti requisiti:
1.
l’organo disciplinare è indipendente, in particolare dal servizio di segnalazione,
2.
esso valuta i casi trasmessigli dal servizio di segnalazione relativi a presunti comportamenti scorretti o presunte irregolarità e può pronunciare le sanzioni o le misure previste nei regolamenti dell’associazione mantello;
b.
l’organo disciplinare soddisfa i seguenti requisiti:
1.
emana le disposizioni organizzative e procedurali necessarie all’adempimento dei compiti e pubblica le disposizioni in vigore sul proprio sito Internet,
2.
fornisce all’UFSPO una copia della sua decisione e della relativa motivazione scritta ai fini della verifica del diritto agli aiuti finanziari o dei riconoscimenti dei quadri G+S o ESA.
2 L’UFSPO concede un aiuto finanziario all’organo disciplinare nell’adempimento dei suoi compiti, purché anche l’associazione mantello fornisca un contributo adeguato. A tal fine stipula un contratto di prestazioni con l’ente responsabile dell’organo disciplinare.