Ordinanza
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Art. 77 Analisi e utilizzazione dei risultati delle stesse
1 L’analisi dei risultati dei campioni prelevati deve essere effettuata conformemente agli standard internazionali da un laboratorio accreditato a livello internazionale per l’esecuzione di analisi antidoping. 2 Se il risultato dell’analisi è positivo il laboratorio redige all’attenzione dell’organo di controllo antidoping un rapporto di analisi comprensibile, credibile e conforme agli standard internazionali. 3 L’organo di controllo antidoping competente annuncia immediatamente i risultati positivi:
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