Ordinanza
|
Art. 25 Prescrizioni generali 24
1 I rifiuti possono essere depositati nelle discariche soltanto se soddisfano i requisiti di cui all’allegato 5. Le autorizzazioni di realizzazione e d’esercizio possono contenere ulteriori restrizioni. 2 Se le discariche prevedono più compartimenti delimitati mediante misure di costruzione, per ogni compartimento valgono i requisiti in materia di deposito di rifiuti applicabili alle singole tipologie di compartimento. 3 I rifiuti liquidi, esplosivi, infettivi e combustibili non possono essere depositati in discarica. 24 Introdotta dal n. II 1 dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963). |