Ordinanza
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Art. 33 Costruzione
1 Gli impianti di compostaggio e di fermentazione che prendono in consegna ogni anno più di 100 t di rifiuti devono essere sistemati su una superficie impermeabile; è fatta eccezione per le ubicazioni destinate ai cumuli di compost ai margini dei campi. Una simile ubicazione dev’essere utilizzata al massimo una volta nell’arco di tre anni e per un anno al massimo. 2 Le installazioni devono garantire che:
3 Negli impianti dev’essere disponibile o dev’essere garantita per contratto una capacità di deposito di almeno tre mesi per il compost e il digestato solido e di almeno cinque mesi per il digestato liquido. L’autorità può prescrivere una capacità di deposito superiore per gli impianti ubicati in regioni di montagna o esposti a condizioni climatiche sfavorevoli o a condizioni particolari per quanto concerne la copertura vegetale. |