Ordinanza
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Art. 41 Sorveglianza dell’acqua d’infiltrazione raccolta e delle acque sotterranee
1 I detentori di discariche devono esaminare l’acqua d’infiltrazione raccolta almeno due volte all’anno. 2 I detentori di discariche devono esaminare almeno due volte all’anno anche le acque sotterranee se si rende necessario sorvegliarle allo scopo di proteggere le acque in ragione delle condizioni idrogeologiche. Nel caso di discariche di tipo A è necessario sorvegliare le acque sotterranee soltanto se queste si trovano sopra acque sotterranee utilizzabili oppure nelle zone limitrofe indispensabili alla loro protezione. 3 Se è necessario sorvegliare le acque sotterranee conformemente al capoverso 2, i detentori di discariche devono prevedere punti di campionamento di acque sotterranee nelle immediate vicinanze della discarica o del compartimento e più precisamente, se possibile, tre punti a valle e uno a monte della discarica. 4 I detentori di discariche devono documentare gli esami e fornire all’autorità la documentazione. |