Ordinanza
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Art. 42 Progetto di chiusura definitiva
1 Fra i tre anni e i sei mesi antecedenti gli ultimi depositi di rifiuti, il detentore di una discarica o di un compartimento sottopone all’autorità cantonale, per approvazione, un progetto concernente l’esecuzione dei lavori da realizzare in vista della chiusura della discarica o del compartimento. 2 L’autorità cantonale approva il progetto se:
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