Ordinanza
|
Art. 54 Altri impianti per i rifiuti esistenti
1 Gli impianti per i rifiuti diversi da discariche e compartimenti entrati in esercizio prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza devono soddisfare i requisiti della presente ordinanza che riguardano adeguamenti edilizi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. I requisiti restanti si applicano a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Sono fatti salvi i capoversi 2 e 3. 2 L’obbligo di cui all’articolo 32 capoverso 2 lettera a di impiegare almeno il 55 per cento del contenuto energetico di rifiuti urbani e di rifiuti di composizione analoga in impianti per il trattamento termico vige dal 1° gennaio 2026. 3 L’obbligo di cui all’articolo 32 capoverso 2 lettera g di recuperare i metalli dalle ceneri dei filtri di impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o altri rifiuti di composizione analoga vige dal 1° gennaio 2026. Fino a tal momento le ceneri dei filtri possono essere depositate, senza recupero dei metalli, in discariche o compartimenti di tipo C se legate con leganti idraulici, a condizione che siano state utilizzate tutte le capacità di trattamento disponibili per il recupero.44 44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6283). |