Ordinanza
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Art. 7 Informazione e consulenza
1 I servizi della protezione dell’ambiente forniscono informazioni e consulenza ai privati e alle autorità in merito alle modalità per prevenire la formazione di rifiuti o per smaltirli. Tra le altre cose, li informano in merito al riciclaggio e alle misure atte a prevenire che piccole quantità di rifiuti siano gettate o abbandonate per terra. 2 Sulla base dei resoconti dei Cantoni (art. 6 cpv. 1), l’UFAM pubblica rapporti sulle quantità di rifiuti smaltite a livello nazionale e sugli impianti per i rifiuti presenti in Svizzera. |