Ordinanza
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Art. 53 Discariche e compartimenti esistenti
1 Le discariche e i compartimenti messi in esercizio prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere mantenuti in esercizio se i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio conformemente all’articolo 40 sono soddisfatti entro e non oltre il 31 dicembre 2020. 2 Entro e non oltre il 31 dicembre 2020 l’autorità cantonale valuta se le discariche e i compartimenti possono avere effetti dannosi o molesti per l’ambiente o se tali effetti possono presumibilmente manifestarsi nell’arco di 50 anni dalla loro chiusura definitiva (valutazione della pericolosità). A tal fine, i detentori delle discariche forniscono all’autorità le basi necessarie. 3 Le discariche e i compartimenti che secondo la valutazione della pericolosità possono avere effetti dannosi o molesti sull’ambiente o rappresentano un pericolo concreto in tal senso non possono essere mantenuti in esercizio finché non sono stati risanati secondo le prescrizioni dell’OSiti43. 4 Le discariche e i compartimenti che secondo la valutazione della pericolosità avranno effetti dannosi o molesti sull’ambiente nell’arco di 50 anni o rappresentano un pericolo concreto in tal senso possono essere mantenuti in esercizio se i potenziali effetti sono prevenuti mediante apposite misure. 5 Il detentore di una discarica o di un compartimento esistente dotato di un dispositivo per la captazione e lo smaltimento dei biogas deve fare controllare periodicamente questo dispositivo da una persona qualificata fino al termine del periodo d’esercizio e fare analizzare i gas della discarica almeno due volte all’anno. 43 RS 814.680 |