1 I Cantoni provvedono affinché le frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani, come vetro, carta, cartone, metallo, rifiuti vegetali e tessili, siano per quanto possibile raccolte separatamente e riciclate.
2 I Cantoni provvedono affinché siano raccolti e smaltiti separatamente:
- a.
- i rifiuti speciali provenienti delle economie domestiche;
- b.15
- i rifiuti speciali non legati al particolare tipo di attività dell’impresa fino a 20 kg per fornitura da imprese o amministrazioni pubbliche con meno di 10 posti di lavoro a tempo pieno.
3 I Cantoni provvedono a predisporre l’infrastruttura necessaria per adempiere quanto prescritto ai capoversi 1 e 2, istituendo in particolare centri di raccolta. Ove necessario, provvedono inoltre a eseguire raccolte a intervalli regolari.
4 Ove possibile e opportuno, i detentori di rifiuti provenienti da imprese con 250 o più posti di lavoro a tempo pieno devono raccogliere in modo separato e riciclare le frazioni riciclabili dei propri rifiuti che, in termini di composizione, sono comparabili ai rifiuti urbani.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).