Art. 3 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per: - a.3
- rifiuti urbani:
- 1.
- i rifiuti che provengono dalle economie domestiche,
- 2.
- i rifiuti che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative,
- 3.
- i rifiuti che provengono dalle amministrazioni pubbliche aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative;
- b.
- impresa: un’entità giuridica dotata di un proprio numero d’identificazione d’impresa oppure un gruppo di tali entità aventi un sistema di smaltimento dei rifiuti organizzato in comune;
- c.
- rifiuti speciali: i rifiuti designati come tali nell’elenco dei rifiuti emanato secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 22 giugno 20054 sul traffico di rifiuti (OTRif);
- d.
- rifiuti biogeni: i rifiuti di origine vegetale, animale o microbica;
- e.
- rifiuti edili: i rifiuti risultanti da lavori di costruzione, ristrutturazione o demolizionedi impianti fissi;
- f.
- materiale di scavo e di sgombero: il materiale scavato o sgomberato durante lavori di costruzione, fatta eccezione per quello asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo;
- fbis.5
- rifiuti di mercurio:
- 1.
- rifiuti che contengono mercurio o composti di mercurio,
- 2.
- il mercurio o i composti di mercurio provenienti dal trattamento dei rifiuti di cui al numero 1, eccettuato il mercurio la cui esportazione è stata autorizzata secondo l’allegato 1.7 numeri 2.2.4 o 4.2 dell’ordinanza del 18 maggio 20056 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),
- 3.
- mercurio o composti di mercurio non più richiesti in processi industriali;
- g.
- impianti per i rifiuti: gli impianti nei quali i rifiuti vengono trattati, riciclati e depositati in modo definitivo o temporaneo, fatta eccezione per i siti di estrazione di materiali nei quali viene riciclato materiale di scavo e di sgombero;
- h.7
- ...
- i.
- impianti di compostaggio: gli impianti nei quali i rifiuti biogeni vengono decomposti mediante insufflazione d’aria;
- j.8
- impianti di fermentazione:gli impianti nei quali i rifiuti biogeni sono sottoposti a un procedimento di decomposizione anaerobica;
- k.
- discariche:gli impianti per i rifiuti nei quali questi ultimi vengono depositati in modo controllato;
- l.
- trattamento termico: il trattamento di rifiuti a una temperatura così elevata che le sostanze dannose per l’ambiente vengono distrutte o legate chimicamente o fisicamente attraverso la mineralizzazione;
- m.
- stato della tecnica: l’attuale stato d’avanzamento di procedure, installazioni e modalità d’esercizio che:
- 1.
- è stato sperimentato con successo su attività o impianti comparabili in Svizzera o all’estero oppure è stato impiegato con successo in via sperimentale e può, secondo le regole della tecnica, essere applicato ad altri impianti o attività, e
- 2.
- un’azienda media ed economicamente sana del ramo in questione può sostenere sotto il profilo economico.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). 4 RS814.610 5 Introdotta dal n. II 1 dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963). 6 RS 814.81 7 Abrogata dal n. I dell’O del 12 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). 8 Correzione del 19 lug. 2016 (RU 2016 2629).
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